Aggiornate le misure che regolano l’ingresso in Italia da Paesi terzi

Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in Italia da Paesi terzi, applicabili dal 19 aprile 2021.

Il DPCM del 2 marzo 2021, l’ordinanza del 16 aprile 2021 e la nuova ordinanza del 29 aprile 2021 del Ministero della Salute disciplinano gli spostamenti da/per l’estero fino al 15 maggio 2021. Per ciascun elenco di Paesi (Allegato 20 del DPCM) sono previste differenti limitazioni. L’Ordinanza del 16 aprile ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa, per gli spostamenti dai Paesi degli elenchi B, C, D ed E. Sono previste inoltre limitazioni a livello regionale, in base alla fascia di rischio in cui è collocata ciascuna regione. Le disposizioni riportate di seguito hanno carattere riassuntivo.

Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.

INGRESSI IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO “C”

(Paesi Unione Europea/Schengen, compreso Regno Unito, e Israele)

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Fino al 15 maggio 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute. Tale ordinanza ministeriale prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C (Stati dell’Unione Europea, Stati dell’Accordo Schengen e Israele), indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Italia, devono sottoporsi anche a un periodo di 5 (cinque) giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. Sono previste eccezioni a tali obblighi.

– INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D

(Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia, Australia, Nuova Zelanda)

All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D (Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia, Australia, Nuova Zelanda), dal 19 aprile 2021, in base all’Ordinanza 16 aprile 2021, è obbligatorio:

– compilare un’autodichiarazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione. Da quando sarà disponibile il formulario digitale, solo nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021.

– Fino al 18 aprile, è possibile fare ingresso in Italia senza obbligo di test molecolare o antigenico preventivo.

– Dal 19 aprile, è obbligatorio disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 48 ore (quarantotto) precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica.

– Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.

– Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni per coloro che fanno ingresso in Italia dal 18 aprile 2021. Per coloro che hanno fatto ingresso in precedenza, il periodo di isolamento rimane di 14 (quattordici) giorni.

– Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

– Al termine dei 10 (dieci) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, il test al termine dei 14 giorni di isolamento non è richiesto.

Sono previste eccezioni a tali obblighi. I casi di eccezione sono riportati nel paragrafo dedicato.

INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO “E”

(tutti i Paesi, tranne quelli in elenco C / elenco D; per il Brasile, l’India, Sri Lanka e Bangladesh si veda punto successivo)

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 2 marzo 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza), indicate all’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021. All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:

– Compilare un’autodichiarazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione. Da quando sarà disponibile il formulario digitale, solo nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.

– Fino al 18 aprile, è possibile fare ingresso in Italia senza obbligo di test molecolare o antigenico preventivo.

– Dal 19 aprile, in base all’Ordinanza 16 aprile 2021, è obbligatorio disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica.

– Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.

– Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni per coloro che fanno ingresso in Italia dal 18 aprile 2021. Per coloro che hanno fatto ingresso in precedenza, il periodo di isolamento rimane di quattordici (14) giorni.

– Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

– Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, il test al termine dei 14 giorni di isolamento non è richiesto.

Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato. Attenzione: la norma non significa che ci sia reciprocità (ovvero, che i residenti in Italia possano liberamente recarsi in questi Paesi).

INGRESSI IN ITALIA DA BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA

Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato, per il Brasile, con Ordinanza 16 aprile 2021, in vigore fino al 15 maggio 2021. Per India, Bangladesh e Sri Lanka la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021, in vigore fino al 15 maggio 2021. Sono previste limitate eccezioni, descritte di seguito.

CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE

Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

– a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;

– a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;

– a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;

– (valido solo per ingressi dal Brasile) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile e dall’India sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, per chi proviene da o ha effettuato un soggiorno/transito in India, nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile o dall’India, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, all’Ordinanza 16 aprile 2021 e all’Ordinanza 25 aprile 2021:

– le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;

– il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;

– i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia dal Brasile o dall’India. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:

– sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;

– compilare il necessario formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione;

– sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile e dall’India non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.

I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.

CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA

Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

– a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 29 aprile 2021.

Solo se si rientra in questa categoria di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante autocertificazione o formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form).

b) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene da o ha effettuato un soggiorno/transito in India, il test deve essere effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.

c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso.

d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci (10) giorni.

e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, all’Ordinanza 16 aprile 2021 e all’Ordinanza 29 aprile 2021:

i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.

Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.

I connazionali che, trovandosi in India, Bangladesh o Sri Lanka, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, Dacca o Colombo, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.

Tutte le novità sono riportate nella sezione dedicata del sito web della Farnesina. Per gli spostamenti dai Paesi negli elenchi C, D ed E è obbligatorio il tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. A questo obbligo sono previste eccezioni, per alcune categorie di persone, in vigore a partire dal 19 aprile: consulta i dettagli qui.

La dichiarazione cartacea sarà sostituita, previa apposita circolare del Ministero della Salute, dalla compilazione di un modulo digitale di localizzazione del passeggero. Il periodo di isolamento previsto per gli ingressi dai Paesi D ed E è ridotto a 10 giorni.

Le restrizioni previste per la regione austriaca del Tirolo sono rimosse.

Gli ingressi in Italia dal Brasile sono consentiti anche a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile. Viene inoltre ridotta da 72 ore a 48 la validità del test da presentare all’imbarco. Per i non residenti in Italia, che hanno necessità di rientrare dal Brasile per motivi di urgenza, è possibile inoltrare una richiesta di autorizzazione speciale al Ministero della Salute.

SCARICA QUI L’AUTODICHIARAZIONE STAMPABILE, da utilizzare esclusivamente in caso di impedimenti nella compilazione del modulo digitale.

ORDINANZA MIN. SALUTE – 29 APRILE 2021

ORDINANZA MIN. SALUTE – 16 APRILE 2021

ORDINANZA MIN. SALUTE – 2 APRILE 2021

ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 MARZO 2021

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE – Consulta la normativa >>

SOLO IN ITALIANO – Consulta le FAQ del Governo sugli spostamenti in Italia >>

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