Documento d’identità provvisorio: cosa prevede la Circolare 61/2026 e come avverrà la distribuzione ai Comuni
Durata, validità e caratteristiche del documento provvisorio
Il documento provvisorio:
- ha una durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio;
- non è rinnovabile;
- è realizzato su supporto cartaceo ma classificato come carta valori, con requisiti di sicurezza rafforzati;
- riporta un numero di serie univoco, composto da un prefisso alfabetico (a partire da BA) e da una sequenza numerica progressiva di 7 cifre;
- è compatibile con le dotazioni già in uso nei Comuni per la carta d’identità cartacea.
La validità per l’espatrio non è automatica: dipende dalla normativa vigente e dal riconoscimento del modello da parte delle autorità estere. Il Ministero raccomanda ai cittadini di verificare la validità del documento nei Paesi di destinazione tramite il sito del MAECI Viaggiare Sicuri, come da circolare citata «La validità per l’espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.»
Quando può essere rilasciato
Secondo la Circolare, il documento provvisorio può essere rilasciato solo in tre casi:
- urgenza comprovata, valutata sulla base della documentazione presentata dal cittadino;
- attesa della CIE, quando i tempi di stampa e consegna non sono compatibili con l’urgenza;
- assenza di precedenti rilasci: il documento provvisorio non può essere emesso più di una volta per lo stesso cittadino.
Procedura operativa per i Comuni
L’operatore comunale deve:
- identificare il richiedente e verificare i dati in ANPR;
- acquisire due fototessere e gli elementi necessari alla personalizzazione;
- raccogliere la dichiarazione per l’espatrio (art. 3 L. 1185/1967), quando richiesta;
- registrare il documento in ANPR nella sezione dedicata ai documenti cartacei;
- verificare la correttezza dei dati, la leggibilità, l’integrità del supporto e la corrispondenza del numero di serie.
La circolare indica: «Prima della consegna del documento al cittadino, l’operatore effettuerà ulteriori verifiche, quali la leggibilità di tutte le informazioni personalizzate, l’integrità fisica del supporto…»
Il cittadino deve essere informato che:
- il documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri;
- non è rinnovabile;
- deve essere restituito al Comune al momento della richiesta della CIE.
Contestualmente, il Comune è invitato a fissare un appuntamento tramite Agenda CIE per l’emissione del documento elettronico.
Distribuzione dei modelli ai Comuni
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione dei nuovi modelli, che saranno distribuiti:
- alle Prefetture tra il 6 e il 12 agosto 2026, in confezioni da 250 modelli;
- con successive integrazioni entro settembre.
Il numero di documenti assegnati a ciascuna Prefettura è stato determinato sulla base:
- della popolazione residente;
- del numero di cittadini privi di CIE.
Le Prefetture, nella distribuzione ai Comuni, potranno considerare:
- le esigenze locali;
- la necessità di garantire una fornitura minima a tutti i Comuni;
- l’opportunità di trattenere una quota per eventuali urgenze.
Si tratta di uno strumento eccezionale, non alternativo alla CIE. Il Ministero ribadisce che il documento provvisorio:
- non sostituisce la Carta d’identità elettronica;
- è uno strumento eccezionale e temporaneo;
- deve essere utilizzato solo in presenza di motivate esigenze.
I Comuni sono invitati a proseguire nell’accelerazione delle attività di rilascio della CIE, così come già avviato negli ultimi mesi.
Approfondimenti utili
- Circolare 61/2026
- Decreto-legge 108/2026
- Validità documenti per l’estero – Viaggiare Sicuri
- Carta d’identità elettronica – Ministero dell’Interno
Lascia un commento