Si ritorna a viaggiare: stop a quarantena e addio a elenchi e corridoi turistici

Si torna finalmente a viaggiare. Dal 1° marzo 2022 per entrare in Italia basteranno le stesse condizioni del green pass “base”, cioè certificato di vaccinazione, di guarigione, o test negativo. Verranno eliminate anche le ordinanze con gli elenchi dei paesi e quelle relative ai corridoi turistici. Pur con ritardo, quindi, anche l’Italia si allinea agli orientamenti degli altri Paesi europei. Si potrà, finalmente, iniziare a programmare viaggi per turismo anche fuori dell’UE e non solo nei paesi che erano indicati nelle liste e quindi tornare a quella normalità alla quale abbiamo dovuto rinunciare per due anni.

Una data importante da segnare sul calendario è sicuramente quella del 31 marzo 2022. Da quel giorno, infatti, lo stato di emergenza – iniziato il 31 gennaio 2020 con l’allora governo Conte – avrà finalmente fine. A confermarlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Non lo rinnoveremo. L’obiettivo è riaprire tutto al più presto”.

Sarà un percorso graduale, quello del ritorno alla normalità, ma il più possibile veloce, in modo da farsi trovare pronti ad accogliere anche i visitatori stranieri per la Pasqua, prima grande festività di questo inizio anno.

Ma ecco le tappe principali. Il 31 marzo scade lo stato di emergenza e decadono tutte le misure in vigore. Sarà dunque eliminata la divisione dell’Italia per colori e rimarrà probabilmente in vigore solo la zona rossa in caso di focolai. Si concluderà anche la missione del Cts, il Comitato tecnico-scientifico il cui presidente, insieme al portavoce, resterà come consulente del governo.

Secondo indiscrezioni, dal 1° aprile non sarà più richiesto il Green pass per i bar e i ristoranti all’aperto ed entro la fine di aprile dovrebbe essere eliminato anche al chiuso. Ma il 31 marzo scadrà anche l’obbligo del Green pass “rafforzato” per alberghi, sagre, fiere e centri congresso. Resterà invece ancora per qualche settimana per le attività sportive al chiuso.

Dal 1° aprile dovrebbe anche scadere l’obbligo di esibire il certificato anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, anche se potrebbe essere fissata una proroga come sollecitato dall’Unione europea. Dal momento, però, che questa misura potrebbe frenare l’afflusso di turisti internazionali l’intenzione è di abolirla comunque entro fine aprile.

Infine il 15 giugno terminerà l’obbligo del Green pass per gli over 50 e finirà anche l’obbligo vaccinale per questa fascia di età.

Ritorniamo alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022 che produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022, data ad oggi stabilita per la cessazione dello stato di emergenza.

L’ordinanza arriva a poche ore da un altro segnale di apertura dell’UE: i ministri per gli Affari europei dei 27 hanno raccomandato ai Paesi Ue di “revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’Unione per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue o dall’Oms”.

L’ordinanza si compone di cinque articoli in cui si tratta di disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale, deroghe, obblighi dei vettori, disposizioni per i minori e la cessazione degli effetti di precedenti ordinanze dello stesso Ministero della Salute.

Ingressi nel territorio italiano

Gli ingressi sul territorio nazionale sono consentiti alle seguenti condizioni e ammesso che non insorgano sintomi Covid19:

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco di una delle certificazioni verdi COVID-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione oppure test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente. I certificati di vaccinazione di molti paesi extra UE sono riconosciuti in Italia. La certificazione può essere esibita sia in formato digitale che cartaceo.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni verdi Covid-19, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. Sono previste le seguenti deroghe:

  • previste per equipaggio, personale viaggiante, lavoratori transfrontalieri;
  • per transito con mezzi privati per 36 ore, dopo 36 ore quarantena di cinque giorni presso l’indirizzo del Passenger Locator Form e test;
  • anche per rientro in Italia dopo permanenza di 48 ore e distanza non superiore ai 60 km dalla residenza sia con mezzi pubblici che privati.

I vettori sono obbligati a verificare il possesso del Passenger Locator Form e certificati Covid-19, a vietare l’imbarco per sintomi Covid-19, nonché a verificare l’uso dei Dpi.

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione. I minori di 6 anni sono esentati dall’obbligo di effettuare il tampone.

Uscita dal territorio italiano per turismo

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio dispone a decorrere dal 1° marzo 2022 la cessazione delle misure previste dalle ordinanze dello stesso Ministero del 28 settembre 2021, 21 e 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, abolendo di fatto gli elenchi dei paesi e i corridoi turistici verso determinati Paesi e l’eliminazione anche tutti i relativi obblighi di controllo dei fornitori, che gravavano sull’organizzatore e che l’organizzatore era tenuto a “certificare” con lo strumento del Travel Pass.

Occorrerà comunque sempre far riferimento sempre alle norme vigenti nei Paesi di destinazione, per ingressi e uscite, ed in quanto la valenza del provvedimento è per ora temporanea e limitata al periodo 1°/31 marzo. Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. 

Nel caso si decida di effettuare un test, o qualora la compagnia aerea lo richieda ai fini dell’imbarco, si ricorda che il tampone molecolare deve essere effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, mentre il test antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore precedenti l’arrivo in Italia.

Si raccomanda di verificare direttamente con la compagnia area se questa prevede ulteriori requisiti per il viaggio.

Modulo di localizzazione digitale – Passenger Locator Form PLF

La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF), prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, riguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale.

Istruzioni per la compilazione del PLF

I passeggeri devono compilare il PLF seguendo le istruzioni di seguito riportate:

  • collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/
  • seguire la procedura guidata per accedere al Passenger Locator Form – dPLF
  • scegliere “Italia” come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare ed inviare il PLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

Il PLF potrà essere compilato in qualsiasi momento (settimane o giorni) prima del viaggio, ma dovrà essere inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco e sarà sempre modificabile fino a quel momento.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo sostitutivo:

Per maggiori informazioni sul dPLF consulta il sito web EU dPLF – EU Digital Passenger Locator Form (euplf.eu)

Vedi anche la circolare 15 maggio 2021 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute

Adempimenti per le compagnie dei mezzi di trasporto

Sarà loro compito:

  • garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri, ove possibile anche attraverso l’invio di email prima del viaggio;
  • collaborare al fine di garantire la totale adesione da parte dei passeggeri al nuovo adempimento;
  • verificare l’avvenuta compilazione del PLF, che verrà mostrato in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea prima di consentire l’imbarco del passeggero sul mezzo;
  • trattandosi di obbligo di legge, non consentire l’imbarco in caso di mancata compilazione.

I membri dell’equipaggio sono esonerati dalla compilazione del PLF esclusivamente nell’esercizio del loro lavoro, ovvero nei casi in cui l’ingresso sul territorio nazionale avviene a bordo del mezzo di trasporto sul quale si sta prestando servizio.

Chi è esentato dalla compilazione del PLF

In aeroporto

  • Sono esentati i passeggeri in transito sul territorio italiano che rimangono all’interno dell’area di transito dell’aeroporto. Se per qualsiasi motivo si esce dall’aeroporto, sarà necessario compilare un PLF italiano.

Mezzo di trasporto privato

  • Non è necessario compilare il PLF in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
  • Non è necessario compilare il PLF in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km al luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

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