L’abusivismo nelle gite e pellegrinaggi religiosi

Con il crescente fenomeno dell’abusivismo nel settore del turismo, con privati che senza alcun titolo organizzano gite e pellegrinaggi, sono aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine (segnatamente dalla Guardia di Finanza) e gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

La vigente normativa (in vigore dal 2011) considera “pacchetti turistici” anche le gite di un giorno, purché siano presenti almeno due elementi tra: trasporto, alloggio, servizi accessori che costituiscano parte significativa del pacchetto “per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista”.

Questa nuova qualificazione è facilmente identificabile in certe fattispecie che si concretizzano quotidianamente (es. trasporto passeggeri con bus + ingresso allo stadio/manifestazione/parco divertimento, oppure trasporto passeggeri con bus + alloggio, oppure trasporto passeggeri con bus + trasferimento marittimo + alloggio, oppure trasporto passeggeri con bus + visita città con pranzo/cena in ristorante prenotato, oppure itinerari programmati, visite ed escursioni con presenza di accompagnatori o guide ecc.).

Il codice all’art. 18 stabilisce che ad organizzare e vendere i pacchetti turistici sono le imprese turistiche, ossia le attività di organizzazione, produzione, commercializzazione e intermediazione di servizi turistici (agenzie di viaggi o tour operator).

I soggetti che non svolgono l’attività citata non possono utilizzare, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, le parole: “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, tour operator”, “mediatore di viaggio” né possono far ricorso ad altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera (ad esempio “Pinco Palla Travel“), idonee a creare confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività cui sopra. In caso di trasgressione si applicano le sanzioni stabilite dalle regioni.

E’ inoltre obbligatorio, ai sensi dell’art. 35, che il contratto di compravendita dei pacchetti turistici debba essere redatto in forma scritta e al cliente debba essere consegnata una copia sottoscritta dal venditore, anche per accedere al “Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso qualcosa andasse storto durante il viaggio, fondo che però recentemente è stato abrogato e le agenzie di viaggi sono state costrette ad aderirne uno sottoscrivendo apposite polizze (Legge nr. 115/2015).

Coloro i quali non sono agenzie di viaggi e organizzano pacchetti turistici sono da ritenersi “abusivi” e commettono almeno due illeciti:

Amministrativo, in quanto non sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dalla provincia/regione/comune a svolgere l’attività di organizzazione viaggi espressamente delegato alle agenzie di viaggi. In questo ambito i partecipanti al viaggio non sarebbero nemmeno garantiti da un contratto di viaggio (stipulabile solo con una agenzia di viaggi regolarmente autorizzata) e non sarebbero tutelati in caso di insolvenza o problematiche o mancata prestazione di servizi o riprotezione in caso di calamità naturali;

Tributario, in quanto esercitano abusivamente una attività commerciale, oltre naturalmente alla condotta più grave dell’evasione fiscale, giacché si tratta di veri e propri “viaggi in nero“.

Non sono rari i casi di pullman che sono stati fermati dalle forze dell’ordine e, dopo un attento controllo, costretti a non proseguire il viaggio con la conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate degli organizzatori e con le serie difficoltà degli stessi nel restituire le somme percepite agli ignari passeggeri per il viaggio non usufruito.

Sul sito della Provincia di Cosenza è riportato l’elenco delle agenzie di viaggi autorizzate, che oltre a pagare fidejussioni alla Regione, tasse varie alla Provincia e Comune, assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per l’attività professionale esercitata, devono avere un “direttore tecnico”, un agente di viaggi esperto che ha conseguito l’apposito titolo che cura l’organizzazione tecnica del viaggio, che è responsabile della conduzione aziendale e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica concernente la produzione, l’organizzazione o l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici. Lo stesso oltre a dover possedere i requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale deve sostenere gli esami di abilitazione presso la Regione e quindi una volta conseguito il titolo l’iscrizione all’apposito elenco.

Spiegato ciò che Legge vigente prescrive sul pacchetto turistico e chi può organizzarlo e venderlo con le conseguenze amministrative, fiscali e penali per chi lo fa in modo abusivo c’è da far presente che le Associazioni delle agenzie di viaggio nazionali e locali inviano periodicamente le locandine preparate da questi soggetti “abusivi” attaccate un po’ ovunque (anche quelle presenti sui social network come Facebook, dove quasi sempre c’è solo un nome di battesimo e non il cognome e un numero di telefono, il più delle volte cellulare) alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate, alla Provincia e alle altre forze dell’ordine giacché gestiscono in modo disinvolto le somme che incassano dai passeggeri e che sulle quali l’Agenzia delle Entrate non becca neppure un solo euro, mettendo in serio pericolo gli stessi passeggeri qualora dovesse accadere qualche incidente durante il viaggio. Così come per quelle pseudo associazioni senza scopo di lucro, che di no profit hanno ben poco, anche perché le loro cosiddette “attività turistiche” non sono riservate esclusivamente per gli associati da più tempo, così come prescrive la legge (oltre a non poter organizzare più di due viaggi all’anno). Inoltre, le associazioni che vogliono svolgere attività di organizzazione e vendita di viaggi per i loro associati devono possedere i requisiti professionali (in primo luogo l’assunzione a tempo pieno di un direttore tecnico), di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio in forma imprenditoriale e che possono avviare l’attività ottenendo dall’autorità competente, vale a dire la Regione (o dalle Province in caso di delega), l’autorizzazione all’avvio dell’attività che fu introdotta per le imprese dall’art. 9 Legge 217/1983 e poi riportata in tutte le leggi regionali in materia di attività di agenzia di viaggio attualmente in vigore.

Visto ancora che si parla anche di evasione fiscale non è raro il caso che vengono segnalati alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate anche albergatori compiacenti con gli organizzatori abusivi.

Tempo fa sul TG satirico di Canale 5 “Striscia la notizia” sono stati mandati in onda dei servizi che hanno affrontato il tema in questione:

TG – Illegale la gita a Medjugorje organizzata abusivamente dalla parrocchia

Video controllo di un pullman in partenza per una gita abusiva

Video Max Laudadio su organizzatrice viaggi abusiva

Video Fabio e Mingo su organizzatore viaggi abusivo

Video Luca Abete su barbiere che organizza viaggi abusivamente

Video Luca Abete su organizzatori abusivi di viaggi di gruppo

Video Luca Abete e l’abusiva che ruba il nome all’agenzia vera

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