Decreto Legge “Natale”: proroga dello stato di emergenza, riduzione durata greenpass, mascherine FFP2 ed estensione del super green pass

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L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus e l’incremento dei casi sul territorio nazionale anche con l’arrivo della variante Omicron, ha portato il Governo italiano all’emissione di nuove disposizioni per frenare la nuova ondata di contagi. In tale contesto è stato emanato il decreto legge n. 221 (in vigore dal 25 dicembre 2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2021. Il decreto legge, ribattezzato “decreto Natale“, ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, ha ridotto la durata del “green pass”, introdotto l’uso della mascherina all’aperto anche nelle “zone bianche” e l’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto pubblici e in alcuni luoghi, nonché l’estensione del “super green pass” a molte attività. La misura è stata adottata per evitare di dover chiudere come avvenne lo scorso anno di questi tempi. Ad oggi, con questo nuovo provvedimento, a parte la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati fino al 31 gennaio 2022, il nostro Paese, di fatto, è aperto.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 29 dicembre 2021, ha approvato il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 (in vigore dal 31 dicembre 2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del “Green Pass rafforzato” e le quarantene per i vaccinati (aggiornamento del 31/12/2021).

PROROGA STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Il Decreto legge n. 221, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Una proroga che ormai è in essere da quasi due anni. Era il 31 gennaio 2020 quando il Consiglio dei ministri dichiarava l’emergenza sanitaria nazionale, inizialmente per la durata di sei mesi (fino al 31 luglio 2020), in cui, prevedibilmente si considerava potesse permanere il rischio sanitario, poi prorogata con diversi provvedimenti fino al 31 dicembre 2021. Analogamente gli effetti del DPCM del 2 marzo 2021, vigente fino al 31 dicembre 2021 ad opera del DL 52/2021 e del DL 105/2021 e che ha sostituito tutti i precedenti, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022. 

RIDUZIONE DURATA GREEN PASS

Il “decreto legge Natale” riduce la durata del green pass “a decorrere dal 1° febbraio 2022” a 6 mesi. Ad oggi la durata è di 9 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

MASCHERINA ALL’APERTO E MASCHERINA FFP2

Il Decreto Legge n. 221 introduce l’obbligo della mascherina all’aperto anche in “zona bianca” già a partire dal 25 dicembre 2021 e “fino al 31 gennaio 2022“. Finora, l’obbligo di mascherine all’aperto era legato alla zona gialla o in caso di assembramenti o in aree indicate da specifiche ordinanze a livello locale. Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, il medesimo decreto introduce l’obbligo della mascherina del tipo ffp2 su tutti i mezzi pubblici* (voli; navi e traghetti; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale), ma anche per assistere agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo 2022. Ne restano esentati i bambini inferiori a 6 anni e le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina.

SUPER GREEN PASS

Il Decreto Legge n. 229 ha stabilito che dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2021), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (il cd “super green pass”, il certificato rilasciato a persone completamente vaccinate o guarite) per le seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Finora era sufficiente il “green pass base”, quello che veniva rilasciato a seguito di tampone negativo (antigenico/molecolare).

Il Decreto Legge n. 221 ha previsto l’estensione dell’uso del “Green pass rafforzato“, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, in bar e ristoranti. Il decreto prevede inoltre dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, l’estensione dell’obbligo di Super Green pass per l’accesso ai musei, luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità), centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Restano, in ogni caso, esentati dall’obbligo di esibire la certificazione verde Covid19 i minori esclusi dall’obbligo di vaccinazione (cioè di età inferiore a 12 anni) e le persone che, in base a certificazione sanitaria, risultano affette da patologie che escludono la possibilità di vaccinazione.

PREZZI CALMIERATI DEI TAMPONI E DELLE MASCHERINE FFP2

L’articolo 9 del DL 221 stabilisce la proroga dei prezzi calmierati dei tamponi per il rilascio del green pass fino al 31 marzo 2022 (8 euro per i minori di anni 18 e 15 euro per gli adulti). Viene inoltre prevista la proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia. L’art. 3 del DL 229 stabilisce, invece, un protocollo d’intesa con le farmacie e i rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. 

PROVVEDIMENTI ANCORA IN CORSO

E’ consentito lo spostamento verso regioni di colore arancione o rosso solo se la persona si muove per motivi di salute, lavoro o necessità oppure se è muniti di green pass (sia base che rafforzato).

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, gli assembramenti sono vietati.

OBBLIGO DI GREEN PASS IN ITALIA

Dal 6 agosto 2021 è stato introdotto in Italia, per accedere ad alcuni luoghi, attività o servizi, il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente riconosciuto dalle Autorità italiane.

Dal 6 dicembre 2021, con il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, è stata introdotta una differenziazione tra:

  • Green Pass base: rilasciato solo a seguito di tampone (antigenico o molecolare) risultato negativo;
  • Green Pass rafforzato: rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione Covid-19.  

In sintesi il “Green Pass base” dà diritto ad accedere ai servizi essenziali ed a recarsi al lavoro (ad alcune categorie è stato imposto l’obbligo vaccinale), mentre con il “Green Pass rafforzato” si potrà fare tutto il resto.

Si invita a consultare qui la tabella dettagliata sui luoghi e le attività accessibili con i due diversi tipi di Green Pass.

La disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per maggiori informazioni sul green pass si invita a visitare il relativo sito web: https://www.dgc.gov.it/web/

Consulta le FAQ del Governo sugli spostamenti in Italia

SPOSTAMENTI

Dal 16 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’Elenco D dell’Allegato 20 del citato DPCM. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

(Per i dettagli cliccare qui)

Dal 28 settembre, con Ordinanza del Ministero della Salute, sono stati istituiti dei Corridoi turistici Covid-free per i territori di Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), al ritorno dai quali NON sarà necessario effettuare l’isolamento fiduciario. Per poter beneficiare di questa eccezione, i passeggeri dovranno:

  • esibire all’imbarco il Green Pass ed un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore;
  • sottoporsi, se la permanenza all’estero è superiore a sette giorni, ad ulteriore test in loco;
  • esibire, al rientro nel territorio nazionale, un test negativo effettuato nelle quarantotto ore antecedenti all’imbarco;
  • sottoporsi, all’arrivo all’aeroporto nazionale, ad un ultimo, ulteriore test che risulti negativo.

Dichiarazione di localizzazione digitale (dPLF)

In attuazione di indicazioni comunitarie, tutti i passeggeri che entrano in Italia da qualunque altro Paese, prima di fare ingresso nel territorio dello Stato, devono compilare un modulo digitale di localizzazione passeggeri tramite l’apposita applicazione EUdPLF. Il modulo, che è la versione italiana del modulo digitale europeo, chiamato EU dPLF, deve essere compilato con qualunque mezzo di trasporto si decida di entrare (o rientrare) nel nostro Paese, anche se si è residenti. Il documento, redatto in formato digitale attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata, può essere stampato in pdf oppure in formato digitale tramite smartphone, per essere mostrato su richiesta delle Autorità. Il dPLF non deve essere compilato da chi si sposta con mezzo privato ed esce per poi rientrare in Italia per non più di 60 chilometri dalla propria residenza e di 48 ore di permanenza all’estero. Si tratta, per lo più, di lavoratori frontalieri o di turisti per brevi escursioni. Non è richiesta la compilazione del modulo neanche per cittadini stranieri in caso di permanenza in Italia di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.


*DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87)

Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), come modificato ed integrato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: [dal 10/01/2022 a sensi del DL 30/12/2021 n. 229 l’alinea è sostituito con: «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»]
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio [lettera abrogata dal 10/01/2022 ai sensi del DL 30/12/2021 n. 229]
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età’ inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all’articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all’erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

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