Cos’è la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), come si ottiene, quando serve e cosa permette di fare. Le farmacie e le strutture sanitarie private che hanno aderito al protocollo per il prezzo calmierato per il tampone antigenico. Tutte le informazioni per viaggiare quest’estate, valide fino a nuove disposizioni.
Il cosiddetto “Green Pass” è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità con una firma digitale per impedirne la falsificazione.
Dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Può essere scaricata in italiano e in inglese, più francese o tedesco. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.
Per chi non dispone di strumenti digitali
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
Quando viene chiesto di esibire il Green Pass
Il Governo italiano con il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 ha varato nuove misure anti-contagio da Covid-19. Dal 6 agosto 2021, in tutte le zone, comprese quelle classificate come “bianche”, è necessario che i fruitori dei seguenti servizi siano in possesso di un valido certificato verde Covid19 (cd. “green pass”):
- Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (ristoranti, bar, pub e simili esercizi) quando si effettua una consumazione (di cibi o di bevande) al tavolo e in locali chiusi. Sono compresi nell’obbligo di esibizione anche i servizi di ristorazione svolti presso autogrill o negli alberghi, ed in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che sono ivi temporaneamente alloggiati. L’obbligo, invece, non vale quando la consumazione al tavolo avviene in locali aperti ovvero quando si tratta di somministrazione al banco, anche in locali chiusi;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente al chiuso e esclusione dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 ha esteso l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) sui mezzi di trasporto. Senza questa certificazione non si potrà salire a bordo di:
- aerei;
- navi e traghetti interregionali (con l’esclusione di quelli impiegati per i collegamenti dello Stretto di Messina e con le isole minori);
- treni Intercity – Intercity notte e Alta Velocità;
- autobus che collegano più di due Regioni;
- gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Nonché per accedere all’università (sia personale che studenti universitari). Il governo ha annunciato che provvederà ad estendere l’uso del “green pass” anche per altre categorie e settori.
Non è richiesta (al momento) per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per bus e treni regionali. Sia per la lunga percorrenza sia per il trasporto pubblico locale la capienza salirà dal 50 all’80%, sia in zona bianca sia in zona gialla. Il “green pass” non è altresì richiesto per partire in crociera, in considerazione che le compagnie di navigazione già applicano dall’agosto 2020 un loro protocollo di salute e sicurezza per salire a bordo delle navi che prevede tra l’altro il test con tampone Covid-19 pre-imbarco. E’ comunque richiesto il “green pass” per chiunque non raggiunga il porto di imbarco con mezzi propri, ma si affidi a mezzi pubblici che transitino per due o più regioni (autobus, treni, aerei), nonché per effettuare molte delle escursioni a terra nei porti di sbarco proposte dalle compagnie (visita l’apposita sezione di questo sito dedicato alle crociere per maggiori informazioni).
E’ possibile esibire il “Green Pass” per usufruire dei servizi al chiuso e dei mezzi di trasporto sopra indicati oltre che con il tampone antigenico/molecolare anche dopo aver effettuato la prima dose dei vaccini che ne richiedono due. Il tal caso la certificazione, scaricabile dopo qualche giorno dalla vaccinazione, avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva. In sede di verifica del QR Code risulterà “Certificazione valida solo in Italia“, mentre prima dei 15 giorni risulterà “Certificazione non ancora valida“. Nei casi di seconda dose o vaccino monodose la certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità a partire dal 15° giorno per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. In sede di verifica del QR Code risulterà “Certificazione valida in Italia e in Europa“.
Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate anche per:
- effettuare spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, anche senza che ricorrano comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute o rientro alla propria residenza;
- accompagnare i pazienti non affetti da COVID-19 e permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché degli altri reparti delle strutture ospedaliere;
- effettuare uscite temporanee se sono ospitati presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali;
- in zona gialla, accedere a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.
Verifica della validità del Green Pass
Ricordiamo che in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, l’accertata violazione della mancanza della certificazione verde Covid19, quando prevista, comporta una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000. Per verificare se una Certificazione verde COVID19 o se una “EU Digital COVID Certificate” è autentica e valida bisogna utilizzare l’App gratuita “VerificaC19” installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet), scaricabile dall’App Store di Apple o dal Google Play Store. L’App attraverso la lettura del codice “QR” del certificato verifica, in modalità offline, la validità della certificazione. La verifica dell’autenticità del certificato presuppone che l’App possa accedere almeno una volta al giorno al backend della piattaforma nazionale “DGC”, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi. L’App non memorizza le informazioni personali scansionate né le comunica terzi. La scansione del “QR Code” da parte dell’App VerificaC19 restituisce a seconda i casi: “Certificazione non ancora valida“, “Certificazione valida solo in Italia“, “Certificazione valida in Italia e in Europa“, “Certificazione non valida” e “Errore di lettura del QR Code, oppure non è il Certificato verde COVID-19“. Gli organi preposti al controllo potrebbero chiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento per verificare se il “green pass” sia della persona che lo sta esibendo.
Chi è esente dal Green Pass
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- stranieri muniti di certificazione extracomunitaria, per i quali, al momento, non esiste una piattaforma informatica interoperabile che consenta la verifica digitale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido, mentre per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi.
Come si ottiene il Green Pass
La Certificazione verde COVID-19 è gratuita e non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla e, contrariamente a quanti credono che il rilascio è subordinato solo alla vaccinazione, può invece essere ottenuto in 3 modi (lo avevamo evidenziato qui):
- Avvenuta vaccinazione COVID-19 con i vaccini al momento autorizzati alla somministrazione: Astrazeneca, Pfizer o Moderna o con la dose unica di J&J. Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dopo qualche dalla somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva e comunque non oltre 42 giorni dalla prima dose. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Nei casi di vaccino monodose (come il J&J), la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).
- Esito negativo di un tampone molecolare o rapido con validità di 48 ore dal prelievo (il test antigenico rapido deve essere inserito nell’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19. Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari, test sierologici);
- Guarigione da COVID-19 non oltre i 6 mesi dal primo tampone positivo.
E’ allo studio l’estensione della validità del green pass da nove mesi a dodici mesi, con l’avvio della somministrazione della terza dose con l’arrivo dell’autunno.
Prezzi calmierati per effettuare i tamponi
Il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza, anche nell’ottica di favorire il rientro a scuola, ha siglato un protocollo d’intesa valido fino al 30/09/2021 con le farmacie e strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni/Province autonome per i tamponi antigenici a prezzi calmierati: i giovani da 12 a 18 anni pagheranno 8 euro, mentre i maggiori di 18 anni pagheranno 15 euro. Nelle prenotazioni le farmacie e le strutture dovranno dare la precedenza ai ragazzi e avranno una remunerazione complessiva di 15 euro, 7 dei quali saranno coperti con un contributo dello Stato. Al momento la norma per il prezzo calmierato è vigente fino al 30 settembre 2021. Qui l’elenco completo delle farmacie che aderiscono all’iniziativa, mentre qui l’elenco completo delle strutture sanitarie private.
Green pass e vacanze
Chi quest’anno ha deciso di andare in vacanza all’estero, deve prepararsi a fare i conti con una serie di norme (e di documenti) anti-Covid diverse da paese a paese che si aggiungono al possesso del “green pass”, che ufficialmente per l’Unione Europea si chiama “Certificato digitale COVID-19” ma a cui poi è stato dato un nome diverso da paese a paese (“Green Pass” è il nome usato in Italia). E’ il caso della compilazione del Passenger locator forms, modulo usato dalle autorità sanitarie per facilitare il tracciamento dei contatti nel caso i passeggeri siano stati esposti a possibili contagi da Covid-19.
Dal 1° luglio 2021 i cittadini europei che possiedono il Certificato digitale COVID-19 possono muoversi liberamente tra paesi membri senza particolari restrizioni, ma all’interno dei confini nazionali è richiesto per attività diverse. Così come è successo in Italia a partire dal 6 agosto, anche in altri paesi europei è diventato obbligatorio mostrare il Certificato per entrare in alcuni luoghi al chiuso, o fare certe attività: e sono regole da sapere soprattutto per chi ha intenzione di viaggiare all’estero nelle prossime settimane.
Anzitutto anche negli altri paesi dell’Unione, così come in Italia, il Certificato attesta che la persona che lo possiede è stata vaccinata, che è guarita dall’infezione, oppure che è risultata negativa al virus tramite un tampone molecolare o antigenico. Per rientrare in Italia dall’estero, occorre il Green Pass che attesti di aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, di essere guariti dal Covid-19 o di aver fatto un tampone molecolare o antigenico entro 48 ore prima dell’ingresso nel “bel paese” con esito negativo, quest’ultimo non è richiesto ai bambini di età inferiore ai 6 anni che quindi possono evitare di fare il test pre-partenza. Una certificazione verde che attesta la somministrazione solo della prima dose non è sufficiente per l’ingresso nel nostro Paese. Non in tutti però la validità della certificazione parte dallo stesso giorno. Ad esempio in Francia con il green pass si può entrare dopo 7 giorni dalla seconda dose del vaccino Moderna, Astrazeneca o Pfizer; nel caso di Johnson & Johnson bisogna invece aspettare 28 giorni. C’è poi il caso di Malta, unico paese dell’UE a non accettare certificati di guarigione, i certificati emessi dopo una sola dose di un vaccino che ne richiede due (anche se riferita a persone guarite da COVID-19), certificati emessi a meno di 14 giorni dalla dose finale.
Le esperienze fuori dall’Ue
Il sistema del “green pass” è attivo anche fuori dall’Ue, in Svizzera, Norvegia, Islanda, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.
L’Ue punta a farlo diventare uno standard internazionale, trovando un modo per riuscire a far comunicare tra loro le tecnologie adottate in altri Paesi e continenti.
E’ il caso di alcuni Paesi extra UE che hanno ottenuto dalla Commissione Ue che i certificati COVID-19 rilasciati da questi Paesi come la Repubblica di Turchia, Ucraina, Macedonia (l’elenco dei paesi è destinato ad aumentare) sono considerati equivalenti, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
Intanto a partire dal prossimo anno i viaggiatori provenienti da 62 Paesi dovranno richiedere l’Etias (European Travel Information and Authorization System) e pagare una fee di 7 euro per entrare in Europa. Un nuovo sistema di registrazione elettronica varato dall’Ue, sul modello dell’Esta statunitense, per i cittadini non residenti nel Vecchio Continente (l’elenco completo è disponibile qui). Una volta ottenuta, l’autorizzazione sarà valida per tre anni e permetterà di spostarsi più volte all’interno del blocco europeo. Grazie al nuovo strumento, sarà possibile monitorare chi entra nell’Unione europea. I richiedenti saranno tenuti a fornire, infatti, dati biometrici, informazioni sanitarie e anagrafiche (data di nascita, residenza e nucleo famigliare) e su titoli di studio ed esperienze lavorative.
Per assistenza tecnica
Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) si può chiamare il Call center al numero verde 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere una mail a cittadini@dgc.gov.it.
Per recuperare il proprio codice AUTHCODE (se smarrito o non ricevuto anche se si è fatto il vaccino o il tampone o si è guarito dal COVID-19) dal 30 luglio 2021 è disponibile una nuova applicazione che permette di ottenere l’AUTHCODE in autonomia (Recupera AUTHCODE).
Se hai ancora bisogno di aiuto per recuperare il codice AUTHCODE o per avere informazioni su aspetti sanitari chiama il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). La funzione di recupero dell’AUTHCODE attraverso il numero 1500 è attiva dal 12 luglio 2021.
Lascia un commento