Il Ministro della Salute firma l’ordinanza per i corridoi turistici extra Ue Covid-free

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce, in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra Ue: i luoghi interessati dal provvedimento sono Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, nelle sole zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Se il soggiorno all’estero è superiore a sette giorni bisogna sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigienico.

I Corridoi turistici Covid-free sono stati richiesti da più tempo dal turismo organizzato per far ripartire il turismo fuori dall’Unione Europea in sicurezza, soprattutto per il periodo post estate dove gran parte degli italiani ha deciso di rimanere nel nostro paese per le loro vacanze estive.

Nell’ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute, valevole fino al 31 gennaio 2022, all’art. 1 viene riportato cosa si intende per “Corridoi turistici Covid-free”. Si tratta di tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonea a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19. In via sperimentale, si legge ancora nell’ordinanza, che i “Corridoi turistici Covid-free” sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam. 

Nel testo sono citate delle strutture ricettive selezionate – in base rispetto delle norme anti Covid e alla prevenzione del rischio di contagio – per la permanenza.

L’ordinanza prevede che sono autorizzati a recarsi nelle mete sopra elencate, per motivi di turismo,  esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Dovranno essere in possesso inoltre della certificazione di essersi sottoposto ad un tampone (molecolare o antigenico) eseguito nelle 48 ore precedenti alla partenza, da presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. Se il soggiorno all’estero è uguale o superiore a sette giorni bisogna sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigienico a metà soggiorno nel Paese straniero.

Al rientro in Italia non è necessaria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, laddove presenteranno prima della partenza la certificazione attestante l’esito negativo al tampone (molecolare o antigenico) eseguito nelle 48 ore antecedenti all’imbarco, e si sottopongano, all’arrivo all’aeroporto nazionale, ad un ulteriore tampone (molecolare o antigenico).

Nel protocollo allegato all’ordinanza si prevede l’obbligo di adozione di specifiche polizze “Covid” che prevedano l’eventuale rimpatrio sanitario protetto e l’assistenza sanitaria in loco. 

TESTO DELL’ORDINANZA

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