Bonus vacanze 2020-2021 fino a 500 euro. Tutto quello che c’è da sapere

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Il decreto legge “Rilancio” (art. 176 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020) ha introdotto il cosiddetto “Bonus vacanze” (Tax Credit Vacanze) per il 2020. Il bonus fa parte del pacchetto di incentivi previsti per il turismo, settore tra i più duramente colpiti dalla crisi economica causata dal COVID-19. Vediamo di cosa di tratta.

IMPORTANTE: Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione, che il decreto legge “Ristori” (decreto legge n. 137/2020) aveva prorogato inizialmente fino al 30 giugno 2021. Non cambiano gli importi e modalità di richiesta (leggi sotto). Gli aventi diritto al bonus dovranno comunque richiederlo entro il 31 dicembre 2020 NEW

News del 26/05/2021 Il decreto legge “Sostegni bis” (Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73) ha ampliato la possibilità di spendere il “bonus vacanze” oltre che per “i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”, anche per i servizi offerti “dalle agenzie di viaggi e tour operator“, sempre se la domanda per ottenere il bonus è stata richiesta entro il 31/12/2020.

Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può usufruirne

Chi può richiedere il bonus? Le famiglie con un ISEE(1) non superiore a 40.000 euro

A quanto ammonta il bonus? E’ un credito (non può essere tramutato in denaro(2) dagli operatori turistici) che varia in base al numero dei componenti della famiglia:

  • 150 euro per i nuclei composti da una persona;
  • 300 euro per nuclei composti da due persone;
  • 500 euro per le famiglie composte da 3 o più persone.

Il credito, d’intesa con il fornitore presso il quale il servizio dovrà essere speso, è fruibile esclusivamente nella misura:

  • dell’ 80% sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto;
  • per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno successivo da parte dell’avente diritto.

Come richiedere il bonus? Il bonus viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale e per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE), occorre inoltre aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO (l’App dei servizi pubblici), presente negli store per sistemi Android e iPhone. Al momento della registrazione ci si dovrà autenticare con la propria IDENTITÀ DIGITALE e poi verrà richiesto l’ISEE (che dovrà già essere richiesto attraverso i soliti canali). La famiglia al momento del pagamento avrà uno sconto immediato dal fornitore dell’80% dell’importo del bonus, il rimanente 20% potrà essere recuperato con la dichiarazione dei redditi del 2021 come detrazione d’imposta. Non si dovrà stampare nulla, ma si avrà sempre a disposizione sul proprio smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore o all’agenzia di viaggi/tour operator, quando si dovrà pagare il soggiorno presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze. Il bonus dovrà essere richiesto entro il 31 dicembre 2020.

Ci sono vincoli nell’utilizzo? Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

E’ opportuno, per chi ancora non lo possiede, richiedere lo SPID (o la carta di identità elettronica con il pin) e calcolare il proprio ISEE​ precompilato.

Dove spenderlo? Si ha diritto a questo bonus solo se si decide di utilizzarlo per il pagamento dei servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (codice Ateco classe 55), nonché per i servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus. Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.

Requisiti richiesti:

  • le spese devono essere sostenute in una unica soluzione (non è possibile frammentare il bonus);
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura nella quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio potrà essere gestito direttamente alle imprese turistico ricettive, da agenzie di viaggio o tour operator. Non è ammesso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (ad esempio: Booking.com, Expedia, Airbnb, ecc.).

Validità: il credito d’imposta potrà essere usato per le vacanze fino al 31 dicembre 2021 (Aggiornamento del 01/03/2021), sempre se è stato richiesto entro il 31/12/2020.

Facciamo degli esempi pratici:

  • Soggiorno vacanza in albergo di una famiglia di 3 persone per un valore complessivo di 1.500 euro. Avendo diritto ad un bonus (per 3 o più persone) di 500 euro, con l’80% di questo importo anticipato dalla struttura ricettiva, si pagherà di tasca propria 1.100 euro. Si recupereranno i 100 euro residui (20% di 500 euro), nella dichiarazione dei redditi 2021, scontando l’importo dalle imposte da versare per il 2020.
  • Soggiorno vacanza in albergo di una famiglia di 3 persone per un valore complessivo di 500 euro. Diritto al bonus di 500 euro. Il turista paga 100 euro che potrà detrarre l’anno successivo dalla sua dichiarazione dei redditi, l’operatore turistico sconta al cliente 400 euro.
  • Soggiorno vacanza in albergo di una famiglia di 3 persone per un valore complessivo di 300 euro. Diritto al bonus di 500 euro. Il turista paga 60 euro (il 20%) che potrà essere detratto l’anno successivo, la struttura sconta 240 euro. I restanti 200 euro sono persi.
  • Soggiorno vacanza in albergo di una famiglia di 3 persone per un valore complessivo di 1.000 euro. Diritto al bonus di 500 euro. Il turista paga 600 euro e potrà detrarne 100 l’anno dopo, la struttura ricettiva ne sconta 400 che potrà incassare secondo le modalità già descritte.

Le strutture:
Lo sconto dell’80% è rimborsato al fornitore dei servizi (struttura ricettiva o agenzia viaggi o tour operator) sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

ATTENZIONE: non tutte le strutture ricettive e operatori turistici accettano il bonus, alcune stabiliscono in autonomia requisiti specifici quali la durata minima del soggiorno, periodo in cui viene accettato (ad esempio escluso Ferragosto, Natale, festività, ponti, ecc.), applicazione del bonus sulla tariffa di listino anziché sulle offerte e così via. Le strutture e gli operatori turistici quindi non hanno alcun obbligo di accettare il bonus vacanze: è una loro facoltà. Quindi prima di prenotare conviene informarsi se il bonus vacanza verrà accettato e a quali condizioni.

Come si calcola l’ISEE?
Per il calcolo del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Per ottenere la DSU precompilata (che contiene dati auto dichiarati dall’utente e dati precompilati già forniti da Agenzia delle Entrate e INPS) per il calcolo dell’ISEE clicca qui

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 sono state date indicazioni per richiedere il “bonus vacanze“.

Scopri sulla pagina del nostro sito web la sezione OFFERTE VIAGGI


INDICAZIONI PRATICHE COME RICHIEDERE IL BONUS CON L’APP PER SMARTPHONE “IO”

Come si richiede il bonus: l’app IO

Per richiedere l’agevolazione, il cittadino deve preventivamente aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone, denominata IO, l’App dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa. Tutte le informazioni su come scaricare l’App, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito io.italia.it.

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, tramite la App IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0).

LA RICHIESTA

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, uno dei componenti del nucleo familiare può accedere alla funzione per richiedere il “bonus vacanze” disponibile nella sezione “Pagamenti” dell’app IO.

Prima di procedere con la richiesta, l’App IO mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del “bonus vacanze”, che include i Termini e condizioni d’uso e le Privacy policy specifiche del bonus, per presa visione da parte dell’utente. In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell’Inps, l’App IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio in App.

Nei casi in cui l’utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus, dopo aver visualizzato l’anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l’App IO comunichi l’attivazione del bonus.

Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’App IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”, ove sono presenti le seguenti informazioni:

  • il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione Condividipresente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’App;
  • l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo dello sconto e dell’importo della detrazione fruibile in dichiarazione;
  • l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata: uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico;
  • il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2021 new).

Dopo la conferma dell’attivazione del bonus, non è più possibile annullare l’operazione né inoltrare una nuova richiesta, sia da parte del richiedente, sia da parte di un altro componente dello stesso nucleo familiare.

COME UTILIZZARLO

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all’App IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania – Servizi per – comunicare”). In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

La persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’App IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.

Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania consultazioni cassetto fiscale).

A partire da quel momento, l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Scopri sulla pagina del nostro sito web la sezione OFFERTE


(1) L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che viene adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio). Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE, e in base al valore potrà indicarvi a quali agevolazioni e bonus potete avere accesso.

(2) Si può chiedere la cessione del credito a PosteItaliane. La parte di credito cedibile è esclusivamente quella – pari all’80% – maturata dal fornitore del servizio turistico per effetto dello sconto praticato sul corrispettivo. Non è quindi cedibile il restante 20%, che dovrà essere recuperato in detrazione nella dichiarazione dei redditi dal soggetto fruitore del servizio turistico. Per approfondimenti su tutti i bonus consulta www.agenziaentrate.gov.it

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