Limitazioni negli spostamenti in Italia per Natale e rientri dall’estero

Come sappiamo l’emergenza del Covid-19 sta causando molte limitazioni negli spostamenti in Italia e all’estero. Fermo restando che la situazione è in continua evoluzione, e che quanto riportato sotto vale nel momento in cui scriviamo il presente articolo, cerchiamo di fare un riepilogo per orientarsi nei meandri delle norme e ordinanze che si sono accavallate in questo periodo.

Bisogna tener presente innanzitutto della vigenza del decreto legge n. 158 del 2 dicembre 2020, del DPCM del 3 dicembre 2020 al quale si è aggiunto il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 per il solo periodo natalizio e delle ordinanze del Ministero della Salute.

Viaggi e spostamenti in Italia

Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha confermato restrizioni di intensità variabile da Regione a Regione in funzione della gravità della pandemia nei rispettivi territori. Le Regioni sono suddivise in tre aree che identificano zone di rischio epidemico: basso (Area gialla), medio (Area arancione), alto (Area rossa). Tale suddivisione può essere modificata dal Ministero della Salute in base all’andamento dei dati di contagio.

Il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il cosiddetto “decreto Natale“, ha disciplinato, con ulteriori restrizioni, gli spostamenti nel periodo natalizio: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Per giustificare i movimenti è sempre opportuno compilare l’autodichiarazione.

Le nuove regole sugli spostamenti interregionali stabilite dal Governo per le feste di Natale entrano in vigore il 21 Dicembre, nonostante l’Italia rimarrà tutta gialla (ad eccezione dell’Abruzzo) fino al 23 Dicembre, ma non è più concesso muoversi da una Regione all’altra, se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, senza distinzione tra giorni e orari.

Diciamo subito che anche con l’approvazione del “DL Natale” rimane consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche se ci si trova in un’altra Regione, bisognerà sempre compilare l’autocertificazione. Dal 24 dicembre poi tutta Italia entrerà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e in zona arancione in quelli feriali: in questi giorni, quindi, non sarà più possibile nemmeno uscire, rispettivamente, di casa o dal proprio Comune.

Molte regioni in questo periodo hanno emesso proprie ordinanze più restrittive volte a contrastare la diffusione del virus sul proprio territorio. Sono state approvate in Veneto, Campania, Val d’Aosta e Trentino, mentre regole ad hoc per i rientri sono state confermate in Sicilia e Calabria.

In Calabria il 19 dicembre il presidente f.f. della regione ha firmato un’apposita ordinanza contenente disposizioni relative ai rientri delle persone fisiche su tutto il territorio calabrese.

La Regione Calabria raccomanda fortemente alle persone arrivate nel territorio regionale (con mezzo pubblico o privato) nelle 72 ore antecedenti l’adozione dell’ordinanza e fino al 23 dicembre 2020, di sottoporsi al tampone rapido antigenico gratuito, nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre 2020, presso i drive-in o postazioni fisse appositamente predisposte in ciascun territorio provinciale.

La raccomandazione, come è stato precisato, non si applica: ai soggetti in transito sul territorio regionale; a coloro che sono in possesso dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’arrivo in Calabria, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo; e a coloro che abbiano viaggiato su voli diretti “COVID-tested”.

Infine, la regione ha confermato che sussiste l’obbligo di registrazione-censimento al sito rcovid19.it, per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, ad esclusione dei soggetti pendolari giornalieri e dei soggetti che facciano ingresso in Calabria in ragione di spostamenti funzionali (“comprovate esigenze lavorative”), allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali o di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.

Cerchiamo di chiarire adesso giorno per giorno quali spostamenti sono consentiti in questi giorni di zona rossa e arancione. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla, anche se a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute tutta è l’Italia è zona gialla, tranne la Regione Abruzzo.

Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 dicembre 2020 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona arancione)
Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. È possibile circolare solo all’interno del proprio Comune. Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.  Sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 dicembre 2020 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona rossa)
Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune (e quindi uscire di casa), in qualsiasi orario, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Sono quindi vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. 
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, tuttavia, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione, per far visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre 2020 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona arancione)
È possibile circolare liberamente all’interno del proprio Comune fra le 05:00 e le 22:00. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da un Comune all’altro e da una Regione all’altra, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 05:00 e le 22:00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Giovedì 31 dicembre, venerdì 1, sabato 2, domenica 3 gennaio 2021 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona rossa)
Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune (e quindi uscire di casa), in qualsiasi orario, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Sono quindi vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, tuttavia, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione, per far visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. L’arco temporale è diverso per la fine dell’anno: dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7:00  del  1°  gennaio 2021. 

Lunedì 4 gennaio 2021 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona arancione)
È possibile circolare liberamente all’interno del proprio Comune fra le 05:00 e le 22:00. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da un Comune all’altro e da una Regione all’altra, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 05:00 e le 22:00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Martedì 5, mercoledì 6 gennaio 2021 (in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona rossa)
Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune (e quindi uscire di casa), in qualsiasi orario, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Sono quindi vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, tuttavia, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione, per far visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Da giovedì 7 gennaio 2021
Riprendono vigore le normative relative alle Aree gialle, arancioni e rosse

Ribadiamo che per giustificare i movimenti è sempre vigente l’autodichiarazione.

Si ricorda che si può sempre – anche spostandosi tra regioni – rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Quest’ultima è considerata il posto in cui si vive “con una certa continuità e stabilità”: quindi le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare; esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12/2020 – 06/01/2021, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

Ulteriori informazioni possono essere reperite nei siti del Governo e del Ministero della Salute e nelle FAQ predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rientro in Italia dall’estero

Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.

Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all’indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.

– AUTODICHIARAZIONE in caso di entrata in Italia dall’estero: MODELLO

– NORMATIVA ANTI-COVID per rientro dall’estero: ALLEGATO ALL’AUTODICHIARAZIONE

Si precisa che ogni singola regione potrebbe imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.

Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione tampone e quarantena per chi entra in Italia.

Possono entrare liberamente in Italia, senza specificare il motivo del viaggio ma con l’OBBLIGO DI TAMPONE PREVENTIVO/DI QUARANTENA DI 14 GIORNI:

1. I cittadini provenienti dai Paesi dell‘Unione Europea/Schengen (elenco C);
2. I cittadini provenienti da 8 Paesi extraeuropei; chi è cittadino dell’U.E./Schengen; chi ha relazione affettiva in Italia.

1. I cittadini provenienti dai Paesi dell’Unione Europea/Schengen (elenco C):(l’elenco C dei paesi è riportato nell’allegato nr. 20 al DPCM del 3 dicembre 2020)

INGRESSI IN ITALIA DAL 10 DICEMBRE 2020
Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Le disposizioni relative ai test molecolari o antigenici entro 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, dai Paesi dell’elenco C, valgono per tutto il periodo di vigenza del DPCM del 3 dicembre 2020, quindi fino al 15 gennaio 2021. Le disposizioni relative al tampone valgono anche per coloro che entrano in Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, se rientrano nei motivi di necessità. Solo qualora non siano applicabili i motivi di necessità, si dovrà effettuare l’isolamento fiduciario (fonte: Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri).

SOGGIORNI/TRANSITI DAI PAESI DELL’ELENCO C, 21 DICEMBRE 2020 – 6 GENNAIO 2021 (tranne Regno Unito, come da ordinanza del Ministero della Salute del 20/12/2020)

    • Indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano dall’Italia nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), e rientrano in Italia tra il 21 e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio, sono sottoposti a isolamento fiduciario; fa eccezione il Regno Unito (vedi dopo);
    • indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che entrano in Italia dai Paesi dell’elenco C, per motivi non di necessità, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio (essendo stati in uno o più Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), sono sottoposti a isolamento fiduciario; fa eccezione il Regno Unito (vedi dopo);
    • Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
    • Tali disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021.

– INGRESSI IN ITALIA DAL REGNO UNITO FINO AL 6 GENNAIO 2021
Il Ministro della Salute, con Ordinanza del 20 dicembre 2020, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Regno Unito. È stato disposto inoltre il divieto di ingresso in Italia per chiunque abbia soggiornato/transitato dal Regno Unito nei 14 giorni precedenti. Coloro che sono già entrati in Italia sono tenuti a contattare immediatamente la ASL di riferimento per sottoporsi al test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone). L’Ordinanza è efficace fino al 6 gennaio 2021.

New 🛑 RIATTIVAZIONE DEL TRAFFICO AEREO DEI VOLI DI LINEA DAL REGNO UNITO ALL’ITALIA 🛑 New

L’ordinanza del 23/12/2020 ristabilisce la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito a partire dal 6 dicembre.

❗️Attenzione agli adempimenti e ai requisiti necessari per poter entrare in Italia 👇
https://amblondra.esteri.it/ambasciata_londra/it/ambasciata/ufficio-stampa/news/2020/12/nuova-ordinanza-riattivazione-del.html

Il Ministero degli Affari Esteri ha specificato che il DPCM non prevede limiti di età (relativamente all’obbligo di tampone in entrata in Italia) e quindi anche i bambini sono tenuti a farlo

 

2. I cittadini provenienti da 8 Paesi extraeuropei; chi è cittadino UE/Schengen; chi ha relazione affettiva in Italia:

– Può entrare liberamente in Italia, con obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni e sorveglianza sanitaria, chi proviene dai seguenti Stati e territori (lista D): Ruanda; Giappone, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia; Australia, Nuova Zelanda.
– Il rientro/l’ingresso in Italia da Paesi extra UE/Schengen (Paesi elenco E) è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’apposita dichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Ecco il facsimile dell’autodichiarazione.
– Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, da Paesi extra UE/Schengen (Paesi elenco E), per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura sotto.
Attenzionela norma non significa che ci sia reciprocità (ovvero, che i residenti in Italia possano liberamente recarsi in questi Paesi).
A chi rientri in Italia da questi Stati si applica sempre l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Vi sono eccezioni pubblicate sul sito del Ministero degli Esteri.

 

***ECCEZIONI A TAMPONE/QUARANTENA
Attenzione!
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D (Europa e 8 Paesi extraeuropei) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
 
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:
– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
– al personale viaggiante;
– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
– agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute.

PER CHI PROVIENE DA ALTRI PAESI non appartenendo ad una delle categorie di viaggiatori precedentemente citate e si giunga da Paesi della lista E (ovvero tutti i Paesi extra UE, Schengen e lista D), si può entrare in Italia solo per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute, studio. È sempre consentito il rientro presso la propria abitazione/domicilio/residenza.

Per chi rientra in Italia da destinazioni non UE e non Schengen, rimane previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni al rientro in Italia, e non è possibile avvalersi di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere l’abitazione dove si svolgerà il periodo di isolamento. In particolare, non possono essere usati mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). Riguardo alla quarantena, valgono tutte le eccezioni riportate sopra. Al rientro, rimane sempre per tutti l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

I Paesi precedentemente inclusi nell’elenco F (dai quali non si poteva rientrare in Italia: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono ora inclusi nell’elenco E: gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di previse motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.

 

ATTENZIONE: vi ricordiamo che il punto di riferimento per ogni comunicazione è il sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo di consultare prima di mettersi in viaggio; la situazione può essere diversa per gli italiani che sono residenti nei vari Paesi all’estero, per i quali i provvedimenti cambiano da Stato a Stato.

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