L’Europa ha assolto l’Italia, che aveva consentito a compagnie aeree, hotel e tour operator di emettere voucher come unica forma di risarcimento nel caso di viaggi annullati a causa dell’emergenza Covid19. In caso di cancellazioni, ha dichiarato Bruxelles, prevedere solo l’emissione di un voucher, senza offrire l’alternativa di un rimborso in contanti, non costituisce una violazione delle regole dell’Unione.
Per questo motivo, due procedure di infrazione erano state avviate contro l’Italia nel luglio scorso. «Se i cittadini prenotano una vacanza e le circostanze cambiano a causa della crisi» provocata dall’emergenza Covid «devono vedere tutelati i loro diritti», aveva sottolineato il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton. Ma, dopo aver ascoltato i ministeri per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e delle Infrastrutture e dei Trasporti italiani, la Commissione ha invece deciso di accogliere le osservazioni di Roma.
Come si ricorderà, nel mirino di Bruxelles era finita in particolare una norma del decreto Cura Italia varato la scorsa primavera per contrastare l’emergenza coronavirus. Il provvedimento stabiliva che nei casi di viaggi, voli e hotel cancellati a causa del Covid-19 il viaggiatore poteva essere rimborsato con un voucher, senza la possibilità di scegliere fra buono e contanti.
A Bruxelles, i tecnici italiani aveva replicato spiegando che la norma era necessaria per attenuare l’impatto della grave crisi di liquidità degli operatori turistici. Inoltre, aveva proseguito Roma, con il decreto Rilancio il governo aveva esteso la durata di utilizzo dei voucher emessi da 12 a 18 mesi, obbligando le imprese turistiche al rimborso in contanti nel caso di mancato utilizzo del buono alla scadenza.
[fonte: lagenziadiviaggi]
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